Statuto dell'ARCS - UNIPD 2018

Approvato dall’assemblea straordinaria del 4 dicembre 2018.lo statuto

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
1. A norma degli articoli 18 e 36 della Costituzione Italiana, è costituita, con sede in Padova, via VIII Febbraio 2, la Polisportiva ARCS UNIPD, Associazione Ricreativa Culturale Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale - Università di Padova, d’ora in poi “ARCS UNIPD” o “Associazione”.
2. La variazione di sede all’interno della provincia di Padova non comporta variazione statutaria.
3. ARCS UNIPD assume la veste giuridica di associazione no-profit e adegua il suo statuto alla legge vigente. 

 

Art. 2 - SCOPO
1. ARCS UNIPD è un'Associazione senza fini di lucro, costituita allo scopo di promuovere, svolgere e organizzare attività ricreative, culturali e sportive dilettantistiche ammissibili secondo le delibere del Consiglio nazionale del CONI, comprese attività didattiche, culturali, di svago e di tempo libero, manifestazioni, gite ed eventi sociali ed ogni altro tipo d’attività motoria e non, idonea a mantenere in forma il corpo umano e per mantenere vivo lo spirito di colleganza e di amicizia fra i propri soci.
2. Il Consiglio direttivo può intraprendere ogni iniziativa ritenuta utile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione, comprese attività commerciali complementari e ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali. ARCS UNIPD può stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni ed enti pubblici e privati.
3. ARCS UNIPD è un’associazione apolitica e apartitica e può aderire ad associazioni e federazioni nazionali e internazionali che abbiano le stesse caratteristiche e finalità.
4. L’azione di ARCS UNIPD si esplica attraverso le sezioni nelle quali l’associazione stessa è suddivisa.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, nonché attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse, con particolare riferimento alle attività giovanili.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il suo regolare funzionamento.
6. ARCS UNIPD accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO e del CONI nonché allo statuto e ai regolamenti della o delle Federazioni sportive nazionali e/o Enti di promozione sportiva a cui l’associazione si affilia e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisione che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attenenti all’attività sportiva.

Art. 3 – SOCI
1. I soci diventano tali a seguito di accettazione della loro domanda di iscrizione da parte del Consiglio direttivo.
2. I soci possono essere suddivisi per categorie di appartenenza. La differenziazione è intesa solo a fini terminologici ed organizzativi e si distinguono in:
a) SOCI ORDINARI: sono soci Ordinari, su domanda e dietro versamento della quota associativa, tutto il personale dipendente e assimilato (assegnisti, specializzandi, dottorandi ecc.) dell’Università di Padova, in servizio o in quiescenza.
b) SOCI AGGREGATI: sono soci Aggregati, su domanda e dietro versamento della quota associativa, tutti coloro che intendono partecipare alle iniziative di ARCS UNIPD e non rientrano nella precedente categoria.
3. Le richieste di iscrizione all’Associazione vanno indirizzate al Consiglio direttivo, su modulo a ciò predisposto.
4. Per i minori, la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà.
5. Contro il rifiuto di ammissione gli aspiranti soci possono presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.
6. La quota associativa viene stabilita dal Consiglio direttivo e rimane in vigore fino a modifica.
7. La quota associativa deve essere sempre versata per intero e in unica soluzione a prescindere dalla data di ammissione del socio. Per i soci ordinari in servizio presso l’Università di Padova, la quota viene, di norma, addebitata, a seguito di accordo con l’amministrazione universitaria, sul cedolino stipendio, negli altri casi deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. Il socio che non versa la quota associativa entro questa data, pur rimanendo socio, perde il diritto ad usufruire delle agevolazioni previste per i soci in regola con i pagamenti e a partecipare agli eventi promossi dall’Associazione.
Il pagamento in ritardo della quota associativa può comportare una quota di morosità deliberata dal Consiglio Direttivo.
8. Le modalità di partecipazione dei soci alle attività di ARCS UNIPD sono disciplinate dal Regolamento.
9. La qualità di socio implica l’accettazione incondizionata del presente Statuto.
10. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile, fatta eccezione per i trasferimenti mortis causa.
11. I soci hanno diritto:
a) alle comunicazioni periodiche informative dell’Associazione se hanno fornito un indirizzo di posta elettronica
b) a frequentare i locali dell’Associazione;
c) a partecipare a tutte le manifestazioni promosse e/o organizzate dall'Associazione;
d) a prendere visione, presso la sede di ARCS UNIPD, degli atti dell'Associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.
12. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione.
13. Possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i soci di associazioni e di federazioni di secondo grado a cui ARCS UNIPD aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con l’Associazione stessa.
14. Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell’articolo 111 del D.P.R. n. 917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti ad ARCS UNIPD, secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 4 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
1. La qualità di socio si perde per:
a) decesso del socio;
b) dimissioni (in caso di dimissioni le stesse devono essere presentate entro la scadenza dell'anno sociale, che va dall'1° gennaio al 31 dicembre ed hanno efficacia dall'anno successivo);
c) per esclusione, con delibera del Consiglio Direttivo. In presenza di gravi motivi, in particolare qualora il socio abbia svolto opera contraria ai fini o agli interessi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può procedere all’esclusione del socio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, che dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata notificata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire al Collegio dei Probiviri, se presente, o ad un Collegio Arbitrale appositamente costituito: in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 5 - ORGANI
1. Gli organi di ARCS UNIPD sono:
a) l'Assemblea dei soci
b) il Consiglio direttivo
c) il Presidente
d) il Collegio dei revisori dei conti
e) il Collegio dei Probiviri

Art. 6 - OBBLIGHI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. I verbali di ogni organo collegiale sono depositati in apposito registro. Copie delle delibere possono essere rilasciate soltanto dal Presidente o dal Consiglio direttivo. Nessun documento può sostituire le regolari copie delle delibere, né attestare la volontà di ARCS UNIPD e dei suoi organi.
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
3. Le candidature per il Consiglio direttivo, per il Collegio dei revisori dei conti e per il Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro.

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno e comunque entro il 30 Aprile per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del rendiconto preventivo.
3. La convocazione è fatta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione di posta elettronica contenente l’ordine del giorno spedita a ciascun associato e/o affissa all’albo di ARCS UNIPD, almeno dieci giorni lavorativi prima dell’Assemblea.
4. L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci.
5. L’Assemblea Ordinaria si riunisce per:
a) ascoltare la relazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
b) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
c) esprimere pareri e formulare proposte sull'attività di ARCS UNIPD;
d) ratificare le modifiche ai Regolamenti assunte dal Consiglio nel corso dell’anno;
e) prevedere l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
f) ratificare l’istituzione o la soppressione delle Sezioni nelle quali ARCS UNIPD è suddivisa;
g) deliberare le modalità per l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio di Probiviri e loro composizione.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente di ARCS UNIPD o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario o, in assenza anche di questo, da un socio ordinario nominato dai presenti.
7. Il verbale è redatto dal Segretario dell’Assemblea, nominato dal Presidente tra i soci presenti.
8. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota.
9. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni vengono prese con la maggioranza dei soci presenti.
10. Le votazioni ordinariamente saranno per alzata di mano; potranno altresì farsi per appello nominale o per scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno la metà dei soci presenti aventi diritto al voto.
11. L’Assemblea Straordinaria delibera:
a) sulle modifiche statutarie;
b) sullo scioglimento e la liquidazione di ARCS UNIPD e la devoluzione del suo patrimonio.
12. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria è fatta dal presidente o dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione di posta elettronica contenente l’ordine del giorno, spedita a ciascun associato e affissa all’albo di ARCS UNIPD, almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.
13. In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida con la presenza di almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni vengono prese con la maggioranza dei soci presenti.
14. Le votazioni ordinariamente saranno per alzata di mano; potranno altresì farsi per scrutinio segreto qualora venga richiesto da almeno la metà dei soci presenti aventi diritto al voto.
15. Le delibere dell’Assemblea ordinaria e dell’Assemblea straordinaria, compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, sono pubblicate tramite affissione nei locali dell’Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data dell’assemblea.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dai soci, ed è composto da un minimo di sette membri a un massimo di nove membri.
2. I consiglieri vengono eletti dai soci, secondo le norme contenute nel Regolamento, rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Il socio che ha già svolto tre mandati consecutivi, anche prima dell’approvazione del presente Statuto, compreso il mandato in corso, può ricandidarsi per il Consiglio direttivo dopo quattro anni dalla scadenza dell’ultimo mandato.
3. Il Consiglio direttivo assicura il conseguimento degli scopi di ARCS UNIPD ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea. In particolare, il Consiglio direttivo:
a) elegge il Presidente e nomina su proposta di questi il Vicepresidente vicario, il Tesoriere e il Segretario;
b) emana i Regolamenti e delibera le modifiche ai medesimi che si rendessero necessarie nel corso dell’anno, ad eccezione delle norme riguardanti l’elezione del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
c) delibera la costituzione e la soppressione delle Sezioni di cui all’art. 15 del presente Statuto, e le porta a ratifica della prima assemblea dei soci disponibile;
d) delibera la costituzione e la soppressione di Commissioni permanenti od occasionali determinandone la composizione, le funzioni e la durata;
e) delibera provvedimenti disciplinari a carico dei soci, da trasmettere al Collegio dei Probiviri;
f) stabilisce i plafond annuali di spesa delle Sezioni;
g) redige il rendiconto consuntivo e predispone il rendiconto preventivo;
h) delibera le spese e i provvedimenti di carattere straordinario;
i) stabilisce l'ammontare delle quote sociali;
j) procede alla nomina di delegati di ARCS UNIPD presso organismi esterni.
4. Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno la metà più uno o il Collegio dei revisori dei conti.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.
6. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario o, in assenza anche di questo, dal più anziano di età fra i presenti.
8. I verbali sono redatti dal Segretario e controfirmati da chi presiede la riunione.
9. I componenti del Consiglio che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
10. La decadenza è dichiarata dal Consiglio che provvederà a nominare i sostituti in conformità con quanto stabilito dal Regolamento.
11. I componenti del Consiglio scaduti alla fine del quadriennio e non rieletti, rimangono in carica fino a che subentrino i loro successori.
12. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate al Presidente, che provvederà ad informare il Consiglio alla prima riunione.
13. La sostituzione del Consigliere dimissionario avviene secondo quanto previsto dal Regolamento.
14. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle mansioni inerenti alle cariche.

Art. 9 - PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo, decade con il decadere dello stesso consiglio.
2. Presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.
3. Vigila sul rispetto dello Statuto e del Regolamento, sull’esecuzione delle delibere e sull’osservanza degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei soci e sovrintende sull’eventuale struttura tecnico amministrativa.
4. Convoca l’Assemblea dei soci.
5. Entro i limiti di spesa stabiliti per la carica nel rendiconto preventivo può autonomamente assumere le decisioni di spesa.
6. In caso di necessità o urgenza, il Presidente, sentito il Vicepresidente vicario, il Tesoriere e il Segretario, può assumere le relative decisioni, con obbligo di ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione.
7. Il Presidente può delegare funzioni di rappresentanza anche a singoli Consiglieri.
8. II Presidente, allo scadere del mandato, resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 10 – VICEPRESIDENTE VICARIO
1. Il Vicepresidente vicario è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, su proposta del Presidente.
2. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente vicario costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
3. In caso di impedimento anche del Vicepresidente vicario, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11 - TESORIERE
1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.
2. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria di ARCS UNIPD. In particolare, il Tesoriere presenta periodicamente al Consiglio direttivo la situazione di cassa e finanziaria.

Art. 12 - SEGRETARIO
1. Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.
2. Il Segretario ha l’obbligo di dare, in collaborazione con il Presidente, puntuale esecuzioni alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, cura i Servizi di segreteria e la tenuta di tutti i libri prescritti dal presente Statuto e dalla legge.

Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei revisori dei conti, se istituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I membri del Collegio dei revisori dei conti vengono eletti dai soci, secondo le norme contenute nel Regolamento.

2. I revisori restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
3. I revisori dei conti supplenti subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo, seguendo l’ordine della lista dei primi non eletti nella graduatoria risultante dalle elezioni.
4. Il Collegio nomina tra i suoi membri il presidente.
5. I revisori dei conti curano la tenuta dei verbali delle loro sedute, partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri sociali.
6. In particolare, il Collegio dei revisori dei conti:
a) vigilano sull'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) esprime un parere sui rendiconti e presenta all’Assemblea una relazione scritta sul rendiconto consuntivo;
c) svolge i compiti previsti dall’articolo 2397 e seguenti del codice civile.
7. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle mansioni inerenti alla carica.

Art. 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri, se costituito, è composto da tre componenti eletti dai soci. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente.
2. Il Collegio dei probiviri decide sul rispetto delle norme statutarie e dirime eventuali controversie interne all’Associazione.
3. I probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato, per un massimo di tre mandati consecutivi.
4. I probiviri mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, sono sostituiti dai soci che nelle ultime elezioni seguono immediatamente i membri eletti.

Art. 15 - SEZIONI
1. ARCS UNIPD per l’espletamento delle sue funzioni è suddivisa in sezioni determinate dal Consiglio direttivo e ratificate alla prima Assemblea dei Soci disponibile.
2. Ogni sezione ha un responsabile nominato dal Consiglio direttivo.
3.Il responsabile assume la funzione di Vicepresidente dell’Associazione nei confronti delle Federazioni Sportive alle quali la sezione è federata.
3. Ogni sezione ha un proprio plafond che viene determinato annualmente dal Consiglio direttivo. Il vicepresidente responsabile della sezione presenta ad inizio di ogni anno il prospetto consuntivo delle spese sostenute nell’anno precedente e quello preventivo per il nuovo anno.

Art. 16 - PATRIMONIO SOCIALE
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili acquisiti da ARCS UNIPD a qualsiasi titolo, da elargizioni, donazioni, lasciti o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dai proventi di eventuali attività compatibili con le finalità e la natura dell’Associazione.

Art. 17 - ENTRATE
1. Le entrate di ARCS UNIPD sono costituite da:
a) quote associative annuali obbligatorie;
b) contributi pubblici;
c) quote associative straordinarie;
d) proventi delle manifestazioni, attività e gestione di ARCS UNIPD;
e) donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all’autonomia di ARCS UNIPD e non in contrasto con i fini istituzionali del medesimo;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forma indiretta, tra i soci.

Art. 18 - REGISTRI E LIBRI SOCIALI
1.Presso la Sede di ARCS UNIPD devono essere tenuti e conservati:
a) il libro dei soci;
b) il rendiconto preventivo dell'esercizio in corso;
c) il rendiconto consuntivo;
d) i verbali dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti;
e) altri libri e registri eventualmente richiesti dalla legge vigente.

Art. 19 - STRUTTURA AMMINISTRATIVA
1. Per lo svolgimento dei compiti amministrativi, contabili, gestionali, di funzionamento ed erogazione dei servizi, ARCS UNIPD può avvalersi di collaboratori, le cui funzioni sono definite dal Consiglio direttivo.
2. Il Presidente sovrintende al buon funzionamento della struttura amministrativa.

Art. 20 - RENDICONTI CONSUNTIVO E PREVENTIVO
1. L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo successivo il Consiglio predispone i rendiconti consuntivo e preventivo e li sottopone al Collegio dei revisori dei conti, se presente.
3. Il Collegio dei revisori dei conti quindi, se presente, redigerà la relazione accompagnatoria al Rendiconto Consuntivo.
4. Entro il 30 aprile il Rendiconto Consuntivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, se presente, ed il Rendiconto Preventivo dovranno essere sottoposti all’Assemblea dei soci per la loro approvazione.
5. Il Rendiconto Consuntivo dovrà essere depositato presso la Sede dell’Associazione a disposizione dei soci nei cinque giorni che precedono l’Assemblea.

Art. 21 - AVANZI DI GESTIONE
1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Qualunque controversia tra i soci oppure tra Organi e soci, in ordine all’interpretazione o all’applicazione del presente Statuto o dei Regolamenti interni dell’Associazione è obbligatoriamente rimessa a giudizio esclusivo e inappellabile del collegio dei probiviri e in assenza a un Collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti e il terzo dai due già nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Padova.
2. Se le parti saranno più di due, gli arbitri necessari a raggiungere il numero dispari sono designati da coloro, già nominati tali dalle parti, i quali indicano chi esercita le funzioni di Presidente. In difetto di accordo tra le parti sulle nomine degli arbitri o sulla designazione del Presidente, la decisione è demandata al Presidente del Tribunale di Padova.
3. Gli arbitri decidono a maggioranza, come amichevoli compositori e in qualità di mandatari delle parti, in via arbitrale libera, secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale, con espressa dispensa dal deposito del lodo arbitrale, entro tre mesi dalla nomina del Presidente. Se un organo di ARCS UNIPD è parte contendente, nessuno dei componenti l’organo medesimo potrà essere designato all’ufficio di Arbitro.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO
1. L’eventuale scioglimento di ARCS UNIPD è proposto dall'Assemblea dei soci.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, il patrimonio eventualmente residuato è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell’assemblea straordinaria, e previa audizione dell’organismo di controllo disciplinato dalla normativa vigente al momento dello scioglimento, salvo altra destinazione prevista da future leggi.

Art. 24 - REGOLAMENTI
1. L’attività dell’Associazione potrà essere ulteriormente disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio direttivo e ratificati dall’assemblea dei soci.

Art. 25 - MODIFICHE STATUTARIE
1. Le proposte di modifica del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea straordinaria, salvo eventuali provvedimenti legislativi che determinino ipso iure l’adeguamento del presente Statuto.
2. Le modifiche sono proposte dal Consiglio direttivo o da un decimo dei soci e si intendono approvate con le modalità previste per l’Assemblea straordinaria.
3. Le modifiche statutarie entrano in vigore dopo 7 giorni dalla pubblicazione attraverso il sito istituzionale di ARCS UNIPD e contestuale comunicazione ai soci.

Art. 26 - LEGGE APPLICABILE
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e/o Enti di promozione sportiva a cui l’associazione è affiliata ed in via residuale le norme previste dal codice civile, dalla normativa dell’Unione europea e da tutte le altre norme vigenti applicabili in materia di associazioni.

 

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